Onorevoli Colleghi! - A differenza dagli altri Stati dell'Unione europea, l'Italia non ha una disciplina professionale che identifichi e tuteli la categoria degli operatori subacquei e iperbarici. In modo improprio ciascun segmento dell'attività industriale e turistica (edilizia, metalmeccanica, petrolchimica, didattico-turistiche e centri diving) utilizza, talora senza una seria formazione, operatori al di sotto del «pelo dell'acqua», inquadrandoli contrattualmente nella propria disciplina e categoria.
      La necessità della presente proposta si configura palese, peraltro, perché essa, già presentata nelle scorse due legislature, ha passato il vaglio di tutte le Commissioni senza giungere, però, all'esame dell'Aula per questione di tempo. Oltre a non prevedere alcun aggravio per la finanza pubblica, essa ha il merito di sanare le problematiche connesse al lavoro subacqueo, problematiche tali, senza una precisa regolamentazione, da far correre il rischio di penalizzare non solo il singolo operatore e la relativa categoria, ma anche e soprattutto l'imprenditoria italiana del settore. Questa, infatti, se impegnata su scala internazionale, a volte deve cedere il passo a società estere meno valide, ma più attente alle disposizioni comunitarie europee. In pratica, non esistendo in Italia una categoria professionale, l'imprenditore italiano che voglia assumere operatori qualificati deve rivolgersi a lavoratori stranieri dotati di brevetto «omologato» con costi,

 

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rispetto alla realtà economica italiana, superiori del 100 o 200 per cento, con effetti sulla competitività economica facilmente valutabili.
      Oggi esiste un proliferare di pseudo-scuole subacquee con didattiche professionali che di professionale hanno ben poco; questa grave carenza ricade sulle istituzioni, considerando che la nuova realtà turistico-subacquea ha assunto notevoli dimensioni (basti pensare che ogni anno si rilasciano circa 45 mila brevetti turistici); le scuole e le didattiche preposte per questi brevetti devono assumere la responsabilità e la professionalità dovute.
      E dire che storicamente l'Italia ha prodotto subacquei di notevole levatura, attraverso la marina militare o l'iniziativa, lodevole ma indisciplinata, delle aziende che operano nel settore. L'Unione europea detta normative ben precise che regolano l'attività professionale subacquea e che gli altri Stati membri hanno adottato ed applicato già da tempo; solo l'Italia risulta ancora inadempiente.
      La presente proposta di legge è basata sulla normativa comunitaria e su quella dei singoli Paesi che l'hanno recepita; essa esclude in modo categorico improvvisazioni e impegna il mondo imprenditoriale e sociale in modo serio e professionale. Inoltre, l'istituzione di una categoria professionale con autonoma dignità e rigorosi requisiti di appartenenza ottiene anche il risultato di salvaguardare la professionalità, con la possibilità di autotutela dei propri interessi e di una maggiore sicurezza degli operatori subacquei.
      Si è voluto distinguere tra diverse categorie professionali di operatori subacquei, e all'interno di esse tra classi di specializzazione, non per un intento meramente classificatorio, ma perché alle diverse qualifiche formali corrispondono specifiche regole di idoneità fisica e perizia tecnica che andranno attentamente esaminate nel regolamento di attuazione.
      A questo fine, la presente proposta di legge prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «registro nazionale per l'iscrizione degli operatori subacquei iperbarici», l'iscrizione al quale è condicio sine qua non per lo svolgimento di qualsiasi attività professionale di tali operatori. Naturalmente l'iscrizione è subordinata alla presentazione di un'accurata documentazione sull'idoneità fisica e sulla perizia tecnica, nonché, in via transitoria, al possesso dell'esperienza maturata nel settore e quindi in via definitiva, al conseguimento di un titolo rilasciato dalle apposite scuole comunitarie, dalle altre riconosciute dallo Stato e dalle istituzioni militari per gli appartenenti ai relativi corpi. Allo scopo di verificare la permanenza dell'idoneità dei suddetti operatori subacquei, nonché di assicurare il rispetto delle necessarie misure per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti sul lavoro, è istituito il «libretto individuale di immersione», e sono previste periodiche visite mediche specialistiche di accertamento, con determinata frequenza.
      L'istituzione del registro di cui sopra è il punto qualificante di questa proposta di legge, e supplisce ad una grave carenza della legislazione italiana in materia. Basti pensare che, incredibilmente, la legge non riconosce le principali specializzazioni subacquee, e l'unica in materia, risalente al 1948, riconosce una qualifica professionale per i soli pescatori di vongole o palombari su area portuale, prescrivendo la tenuta del relativo registro a cura delle capitanerie di porto! La scelta di affidare la tenuta del registro al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è dettata dalla necessità di accelerare i tempi burocratici dei procedimenti relativi alle iscrizioni al registro stesso, e di assicurare uniformità di applicazione della legge, evitando una frammentazione sul territorio nazionale dei dati relativi agli operatori subacquei.
      Infine, si è curata in particolar modo la professionalità e la serietà dei datori di lavoro subacquei, i quali necessitano, secondo la presente proposta di legge, di apposita abilitazione tramite iscrizione al registro delle imprese subacquee, anche didattico-turistiche, e dei centri diving abilitati ai lavori subacquei. Affidato alle imprese è anche il controllo delle attrezzature ed apparecchiature individuali e
 

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collettive utilizzate, con obbligo di annotazione delle verifiche e delle manutenzioni effettuate, affinché sia possibile un controllo da parte delle autorità competenti e siano chiare eventuali responsabilità, agli effetti sia penali sia civili.
      Per una migliore tutela del lavoratore subacqueo, è prevista una responsabilità solidale del committente, per sollecitarne la cura nella scelta di un imprenditore dotato delle migliori qualità professionali e per porre il rischio dello svolgimento dei lavori anche a carico di colui che si avvantaggia del risultato finale dell'opera.
      La presente proposta di legge, di cui si auspica la più sollecita approvazione, ripropone, con alcune modifiche, il testo unificato licenziato dalla XI Commissione della Camera dei deputati poco prima della conclusione della XIV legislatura.
 

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